CARRELLI APPENDICE
Il carrello appendice, definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato solo e unicamente al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi. È un rimorchio leggero sprovvisto di targa e con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.
Un carrello appendice può circolare soltanto se abbinato ad un autoveicolo (in genere autovettura o autocarro di categoria N1) munito di regolare gancio di traino per cui diventa sua parte integrante e soltanto da questo può essere trainato. Non essendo provvisto di documento per la circolazione le sue caratteristiche tecniche annotate sulla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante. Questa operazione deve essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile, presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli. Anche in sede di revisione dell’autoveicolo il carrello appendice deve essere sempre presente
Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante anch’essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T. dietro specifica richiesta. L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso.
Fonte https://www.ellebi.com/it/it/supporto/guida-alla-scelta-del-rimorchio/carrelli-appendice/